Art. 1.

      1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

          «2-quater. A decorrere dal 1 gennaio 2008, tutti gli autoveicoli immatricolati in Italia, di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, devono essere muniti del dispositivo antincendio, di tipo omologato, all'interno del vano motore. Il dispositivo antincendio deve essere in grado di attivarsi in maniera autonoma, senza l'ausilio di persone, senza essere collegato a circuiti elettrici, elettronici, meccanici, chimici o a batterie per la sua alimentazione. Il dispositivo antincendio, indipendente da tutti i sistemi di bordo, deve garantire l'azione di spegnimento all'insorgere di un incendio all'interno del vano motore. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità di omologazione dei dispositivi di cui al presente comma».